Salta al contenuto principale

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Tutte le novità in vigore dall' 8 di Giugno 2026

Data :

18 giugno 2026

Argomenti:
Polizia
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale
Municipium

Descrizione

Si avvisa tutta la cittadinanza che a far data dal 08.06.2026 è stato approvato con Delibera di C.C. n.15 il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Tornimparte.

Si invitano tutti i cittadini a prenderne visione e a rispettarne il contenuto.

 

Di seguito alcuni dei punti più salienti:

 

·         POLIZIA URBANA:

o   Art.16 - Manutenzione degli edifici e dei terreni

§  c.1: I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.

§  c.4: I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

§  c.6: I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

§  c.7: I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all’interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea a prevenire il pericolo di incendio e ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igienico sanitarie.

§  c.8: I proprietari dei terreni adiacenti le strade pubbliche:

·         hanno l’obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti;

·         hanno l’onere di esportare periodicamente le porzioni di terreno o materiale di qualsivoglia natura franato nella cunetta stradale e/o nel fosso;

§  In caso di inadempienza, si procederà d’ufficio all’esecuzione delle opere di pulizia e/o bonifica addebitandone i costi ai proprietari, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata.

o   Art.21 - Depositi in proprietà privata

§  c.1: Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del Comune.

o   Art.25 - Viali e giardini pubblici

§  Nei viali e giardini pubblici è vietato:

·         introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

o   Art.51 - Anagrafe canina

§  c.1: Il proprietario o detentore di cani a qualsiasi titolo, ha l’obbligo di iscrivere i propri cani entro i 2 mesi di età, previa applicazione dei microchip, all’anagrafe canina istituita presso la Asl territorialmente competente.

o   Art.52 - Custodia dei cani

§  c.1: è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori dei cani:

·         di procedere alla loro custodia adottando tutte le misure necessarie per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo e danni nei confronti terzi;

·         di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

·         POLIZIA RURALE:

o   Art.61 - Custodia del bestiame e procedura di sequestro in caso di rinvenimento di capi incustoditi

§  c.1: I proprietari di bestiame hanno l’obbligo di provvedere alla loro custodia e sono direttamente responsabili per eventuali danni arrecati a terzi.

§  c.2: Nel caso di rinvenimento di animali incustoditi al pascolo demaniale o sulle strade pubbliche si potrà procedere alla loro cattura anche mediante l’utilizzo di telenarcosi.

§  c.3: La telenarcosi potrà essere eseguita soltanto da personale autorizzato con la presenza di un veterinario iscritto all’ Albo professionale.

§  c.4: I capi catturati saranno sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e custoditi presso una stalla autorizzata convenzionata con il Comune.

§  Omissis…

o   Art.63 - Cani da Guardiania

§  c.1: Gli allevatori di bestiame che svolgono attività sul territorio comunale hanno l’obbligo di:

·         ottemperare al rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 47/2013 in termini di identificazione dei cani, registrazione in anagrafe canina e denuncia delle nascite;

·         trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno l’elenco aggiornato dei cani posseduti ed identificati con microchip alla Polizia Locale;

·         l’obbligo di non detenere un numero maggiore di 4 fattrici (cagne femmine fertili) provvedendo alla sterilizzazione in caso di sovrannumero;

·         provvedere alla messa in sicurezza nelle ore notturne impedendo loro di poter vagare liberamente all’esterno dell’azienda; i cani potranno svolgere il proprio lavoro di guardiania durante il pascolo soltanto alla presenza di un custode/pastore in modo da non arrecare danni a terzi;

o   Art.72 - Recisioni di rami protesi e radici

§  c.1: I proprietari o gli aventi diritto di fondi confinanti con le strade sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, che nascondono la segnaletica stradale o ne compromettono la leggibilità, impedendo la libera visuale.

§  c.2: Inoltre sono obbligati a rimuovere nel più breve tempo possibile gli alberi o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione piantati nei terreni di proprietà, qualora per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale.

§  c.3: Così come previsto dall’ art.29 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), è fatto inoltre obbligo di tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o limitare la visibilità della strada e/o la segnaletica stradale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.

·         SANZIONI:

o   Articoli 16 – 21 e 25 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

o   Articoli 51 e 52 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 150,00;

o   Articolo 61 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 150,00 per ogni capo rinvenuto incustodito; in caso di recidiva nel biennio la violazione al presente articolo è punita con una sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni capo rinvenuto incustodito; 

o   Articolo 63 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art.7-bis D.Lgs.267/2000);

o  Articolo 72 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00; 

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026, 09:53

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot